29 Settembre 2011
Trasferimento di denaro all'estero - Novità del DL 138/2011 convertito
L'art. 2 co. 35-octies del DL 138/2011 (c.d. "Manovra di Ferragosto") istituisce un'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie di money transfer e gli agenti in attività finanziaria, con un importo minimo di prelievo pari a 3,00 euro.
L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini Ue nonché per quelli effettuati verso i Paesi Ue. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
L'imposta sembrerebbe applicarsi a ogni tipo di trasferimento di denaro, anche per mezzo di bonifici.
Alcuni dubbi sorgono sul perché non vengano colpiti anche i trasferimenti di titoli o altri valori. Ogni trasferimento, inoltre, è soggetto all'imposta di bollo; non vengono distinti i trasferimenti fatti da persone fisiche e giuridiche. Molti cittadini extraUe, poi, sono regolarmente residenti in Italia ma non hanno una matricola INPS (in quanto ad esempio sono professionisti) e si troverebbero a dover pagare l'imposta di bollo.
Su tali questioni si auspicano dei chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.



